Coronavirus, gli appalti sono sospesi per 52 giorni

Il Ministero delle Infrastrutture spiega: è una misura per andare incontro alle imprese, nulla vieta di completare le attività nei termini previsti.

31/03/2020 – Sospensione di 52 giorni dei termini per le procedure di appalto. Con una circolare diramata nei giorni scorsi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha dato un’interpretazione al Decreto Cura Italia (DL 18/2020).

Coronavirus e appalti, sospensione di 52 giorni

Il Mit ha spiegato che l’articolo 103 del Decreto “Cura Italia” ha disposto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti o iniziati dopo la data del 23 febbraio 2020. In questi casi, non si tiene conto del periodo intercorrente tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020. Il Dl ha inoltre prorogato la scadenza di certificati, permessi e concessioni fino al 15 giugno 2020.

Nella sua circolare, il Mit ha chiarito che la sospensione si applica anche alle procedure di appalto e concessione disciplinate dal Codice Appalti (D.lgs. 50/2016).

I termini delle procedure di affidamento di appalti e concessioni, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati dopo questa data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni, cioè il tempo corrispondente al periodo tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.

Coronavirus e appalti, Mit: nulla vieta di rispettare i termini

I termini delle procedure di affidamento di appalti e concessioni, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati dopo questa data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni, cioè il tempo corrispondente al periodo tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.

La sospensione, spiega il Mit, è stabilita “in favore del soggetto onerato”, cioè del soggetto obbligato ad effettuare la prestazione o a realizzare i lavori. Molti, tra professionisti e imprese, sono stati messi in difficoltà dalle restrizioni imposte per contenere l’epidemia.

Nulla vieta, si legge nella circolare, che professionisti ed imprese possano decidere di ultimare le attività previste nei termini precedentemente stabiliti o in un termine inferiore rispetto a quello della sospensione.

Fatte queste premesse, il Mit ha ribadito che le Amministrazioni devono comunque adoperarsi per assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, dando priorità a quelli considerati urgenti.

fonte Edilportale