Superbonus e responsabilità solidale del cessionario: la check list che la esclude

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.40 del 16 febbraio 2023 il D.L. n. 11/2023, contenente lo stop alle cessioni dei bonus edilizi e le regole relative alla responsabilità solidale nelle cessioni, entrato in vigore il giorno seguente. Si parla di responsabilità solidale quando ci più soggetti risultano debitori nei confronti di un creditore, che può esigere l’intero pagamento sia da qualsiasi debitore, indifferentemente e secondo la propria volontà.

 

Risulta che non c’è concorso nella violazione e, quindi, responsabilità in solido da parte del cessionario o del fornitore che ha applicato lo sconto se dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e sono in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta:

 

  1. titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
  2. notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza);
  3. visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  4. fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  5. asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  6. nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  7. nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d), del Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus) oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) che attesti tale circostanza;
  8. visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
  9. un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

 

Si sottolinea che tale esclusione riguarda anche i cessionari, non consumatori finali, che hanno un conto corrente attivo con la banca: in tale ipotesi è sufficiente che questi soggetti si facciano rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione sopra elencata.

 

La mancanza della documentazione non costituisce, da sola, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

 

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