IL DURF – Documento Unico di Regolarità Fiscale. Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
In data 06 Febbraio 2020 con il Provvedimento n° 54730 è intervenuta l’Agenzia delle Entrate per comunicare l’operatività del c.d. “DURF – Documento Unico di Regolarità Fiscale” ovvero della certificazione di sussistenza dei requisiti previsti dall’art 17 bis del D.lgs. n°241 del 1997, introdotto dal del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni della Legge 157/2019.
L’Agenzia, con tale provvedimento ha previsto come, la certificazione, esente da imposta di bollo e tributi speciali, la quale attesta il possesso dei requisiti con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza delle ritenute fiscali, sarà messa a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di quattro mesi dalla data di rilascio.
A seguire un riepilogo di quali sono gli obblighi introdotti dal decreto fiscale, quali sono i casi di esclusione di cui all’art. 17-bis, comma 4, D.lgs. n° 241 del 1997 certificati dall’Agenzia delle Entrate e cosa ha previsto nello specifico il provvedimento pubblicato il 06 febbraio.
OBBLIGHI INTRODOTTI DAL DECRETO FISCALE
Ricordiamo che il D.L. 124/2019, convertito con modificazioni della Legge 157/2019, ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2020, l’obbligo per i committenti di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 DPR 600/1973 (ergo le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato) trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
L’ambito di applicazione del presente decreto è riferito a:
Contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività̀ del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà̀ di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma;
Opere e servizi affidati di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000. Quindi, in ciascun anno devono essere fatturati più di 200.000 euro complessivi.
Si badi bene come le due condizioni di cui sopra devono coesistere.
Obblighi del committente: nel caso in cui rientrasse nel campo di applicazione sopra circoscritto, sarà quello di chiedere all’impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice del servizio copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali trattenute dall’impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Obblighi dell’impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice:
trasmettere le deleghe di pagamento (da intendersi, a nostro avviso, quali quietanze di pagamento);
trasmettere, entro i successivi 5 giorni dalla scadenza di versamento delle ritenute fiscali, anche un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
CASI DI ESCLUSIONE
Il Decreto Fiscale ha previsto dei casi di esclusione dagli obblighi appena descritti.
In particolare, la normativa non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici:
risultino in attività da almeno tre anni;
siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
abbiano operato, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio (ovvero 2016-2017-2018), complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
inoltre non devono avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi, o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività̀ produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Questi quattro requisiti devono coesistere ed andranno verificati mensilmente.
Le imprese devono comunicare al committente, allegando la relativa certificazione rilasciata dall’Agenzia dell’Entrate (come vedremo in seguito), la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del pagamento delle ritenute fiscali, dei quattro requisiti sopra riportati.
Dato il breve lasso temporale tra l’entrata in vigore del Decreto e l’operatività dello stesso si pensava, o perlomeno si sperava, che l’Agenzia delle Entrate uscisse con un comunicato prorogando i termini.
In realtà, in data 6 febbraio, l’Agenzia stessa ha approvato, con provvedimento n° 54730, lo schema di certificato di sussistenza dei requisiti.
CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI
Il certificato, secondo quanto detto dall’Ade, attesterà, con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza delle ritenute fiscali, la sussistenza di tutti i requisiti di esclusione.
Lo stesso sarà reso disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e avrà validità di quattro mesi rispetto alla data del rilascio.
Dalla lettura del provvedimento appare chiaro come, ad oggi, non vi sia la possibilità di richiedere il documento con modalità telematica.
In effetti si prevede come il certificato sarà messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Per i grandi contribuenti, competente all’emissione del certificato, è la Direzione regionale, la quale già provvede al rilascio di altre certificazioni quali la certificazione dei carichi pendenti, dell’esistenza di contestazioni in caso di cessione d’azienda.
Pertanto nella pratica sarà necessario recarsi fisicamente presso gli uffici territoriale per richiedere la certificazione.
Qualora l’impresa rilevi delle incongruenze rispetto al certificato potrà segnalare all’ufficio lo ha emesso eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati. L’ufficio verificherà tali dati e richiederà, ove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione. Qualora ricorrano i presupposti, l’ufficio procederà all’emissione di un nuovo certificato. Lo stesso avrà validità quadrimestrale.
Si è previsto infine come il certificato sia esente dai tributi speciali considerato che la sua emissione è determinata da un obbligo di legge.
CRITERI PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
Con il provvedimento, l’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato anche i criteri sulla base della quale verificherà la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 5, D.lgs. n° 241/1997, in particolare:
ESISTENZA IN VITA DA ALMENO TRE ANNI: si procederà alla verifica con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto di richiesta, procedendo a ritroso di tre anni.
REGOLARITÀ DEGLI OBBLIGHI DICHIARATIVI: saranno verificate come risultino presentate le dichiarazioni dei redditi nell’ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto di richiesta
VERSAMENTO IN CONTO FISCALE NON INFERIORI AL 10% DEI RICAVI E COMPENSI: per il confronto si considereranno i periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio. Nello specifico si verificherà che il totale dei versamenti registrati nel conto fiscale, nei periodi di imposta di riferimento delle dichiarazioni, non sia inferiore al 10% del complessivo totale di ricavi o compensi risultati dalle dichiarazioni stesse.
ASSENZA DI DEBITI NON SODDISFATTI: a tal fine rilevano esclusivamente i debiti riferiti ad imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi. La sussistenza del requisito deve essere verificata con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.
fonte HRCamelot