Il centro studi UNACO commenterà in pubblicazioni periodiche alcuni articoli del nuovo codice
In questo articolo si analizzeranno:
- 50 | Procedure per l’affidamento
- 60 | Revisione prezzi
Il nuovo codice appalti (DLgs 36/2023) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 marzo 2023 ed è entrato in vigore il 1 aprile 2023, ma le sue disposizioni – come disposto dall’art. 229 – acquistano efficacia dal 1 luglio 2023. È previsto, infatti, un periodo transitorio valido fino al 31 dicembre 2023, con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice (DLgs 50/2016), del DL semplificazioni (DL 76/2020) e del DL Semplificazioni bis (DL 77/2021).
L’art. 50 del nuovo Codice stabilisce i contenuti minimi che devono essere presenti nelle procedure di affidamento dei lavori. Grazie a queste novità si cerca di migliorare l’efficienza e la trasparenza delle procedure di gara, favorendo la partecipazione delle imprese e garantendo al contempo la qualità e l’efficacia delle opere pubbliche.
L’art. 50 del nuovo testo disciplina le regole per le procedure per l’affidamento dei lavori:
- importo dei lavori inferiore a 150.000,00 €: affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- importo dei lavori pari o superiore a 150.000,00 € e inferiore a 1.000.000,00 €: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- importo dei lavori da 1.000.000,00 € a soglie comunitarie: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie (eliminato nel testo definitivo il riferimento all’adeguata motivazione, sebbene il Consiglio di Stato nella Relazione illustrativa evidenzia che la scelta delle più complesse procedure ordinarie richiede una ponderazione del bilanciamento degli interessi pubblici in gioco).
In base a quanto previsto dall’art. 50 le procedure di affidamento dei lavori pubblici devono contenere una serie di informazioni, tra cui la descrizione dettagliata dell’opera o del servizio da realizzare, le modalità di esecuzione dei lavori, il termine di consegna dell’opera o del servizio, il valore stimato dell’appalto, il criterio di aggiudicazione dell’appalto e le modalità di partecipazione alla gara. Inoltre il nuovo Codice prevede l’obbligo di utilizzare la piattaforma digitale di pubblica amministrazione per la presentazione delle offerte e la gestione della gara.
L’art. 60 riguarda le clausole di revisione prezzi nei contratti pubblici.
È stato confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi nel caso in cui si verifichi una variazione del costo superiore alla soglia del 5%, con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80% del maggior costo. L’articolo riguarda, inoltre, le clausole di revisione prezzi nei contratti e negli accordi quadro. Queste clausole si attivano solo se ci sono variazioni di costo superiore al 5% dell’importo totale e l’80% di questa variazione è coperto dalla clausola di revisione prezzi. La variazione dei costi è determinata utilizzando gli indici sintetici ISTAT e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può identificare ulteriori categorie di indici. Le stazioni appaltanti possono utilizzare risorse appositamente accantonate per imprevisti, somme derivanti da ribassi d’asta e somme disponibili relative ad altri interventi completati dalla stessa stazione appaltante per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi.